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Il nuovo Fus è valido. Il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del Tar

Fus: il Consiglio di Stato nella camera di consiglio del 13 ottobre 2016 ribalta completamente le criticità incontrate dal Tar sulla controversia che oppone Teatro dell’Elfo e Teatro Due al Ministero dei beni Culturali e del Turismo. Il nuovo regolamento del Fus (Decreto 1° luglio 2014) è valido

Qui la sentenza del Tar che rischiava di invalidare il DM

Qui le conclusioni della sentenza del 13 ottobre 2016

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:
a) accoglie l’appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza 28 giugno 2016, n. 7479 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione II-quater, rigetta il ricorso di primo grado;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Qui una delle parti della sentenza in cui viene espressa la validità dei criteri di assegnazione del fus:

In relazione al carattere della generalità, il decreto identifica, sul piano soggettivo e oggettivo, i presupposti che legittimano la presentazione della domanda di finanziamento e la relativa erogazione, con indicazione anche delle cause di esclusione (art. 3). Si tratta, pertanto, di un meccanismo che, pur non consentendo la individuazione a priori dei destinatari, ne permette la sicura identificazione nella immediata fase successiva di attuazione dei criteri predeterminati dall’atto in questione. Questi tratti tipologici rendono il decreto sostanzialmente assimilabile ai bandi di gara o di concorso.

Sulla questione dei punteggi numerici e la qualità indicizzata:

Nella fattispecie in esame la scelta amministrativa è coerente con i criteri legali previsti dall’art. 9 del d.lgs. n. 91 del 2013, che assegnano rilevanza all’elemento quantitativo.
La discrezionalità tecnica, esercitata nella fase di puntuale declinazione dei criteri e di dosaggio tra gli stessi, è stata esercitata in modo conforme al principio di ragionevolezza tecnica, in quanto la qualità artistica rileva non soltanto ai fini dell’attribuzione dei trenta punti ma anche nel giudizio sulla qualità indicizzata che può condurre all’assegnazione di altri trenta punti.
L’amministrazione, infatti, ha indicato, nell’Allegato C, i parametri cui occorre avere riguardo ai fini del criterio della qualità indicizzata dai quali si desume la rilevanza anche qualitativa dello spettacolo ancorata a dati oggettivi.
Per i Teatri di rilevante interesse culturale, quale è qualificato il Teatro resistente, vengono previsti, in relazione a «obiettivi strategici», «obiettivi operativi», «fenomeno», i seguenti parametri ad essi, rispettivamente, corrispondenti: a) «qualificare il sistema di offerta; incrementare il tasso di utilizzo delle sale; incremento del tasso di utilizzo delle sale»; b) «sostenere, diversificare e qualificare la domanda; intercettare nuovo pubblico; ampliamento del pubblico»; c) «favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti; sostenere l’ingresso di giovani; impiego di giovani artisti e tecnici»; d) «favorire il riequilibrio territoriale; operare per il riequilibrio territoriale; sviluppo dell’offerta in territori svantaggiati»; e) «valorizzare la solidità gestionale dei soggetti; incentivare la sostenibilità economico-finanziaria; capacità di reperire risorse non pubbliche en non pubbliche».
Si tratta di criteri di indicizzazione che, accanto all’esigenza di soddisfare rilevanti interessi pubblici connessi, ad esempio, alla garanzia del riequilibrio territoriale, denotano la rilevanza della qualità artistica risultante, tra l’altro, dalla capacità dello spettacolo di intercettare nuovo pubblico favorendo anche la creatività emergente e i giovani professionisti.
La considerazione complessiva dei parametri e il loro effettivo contenuto inducono a ritenere che l’amministrazione statale abbia effettuato, all’esito di un bilanciamento di una pluralità di interessi pubblici e privati, una ripartizione di punteggi tra dimensione qualitativa e quantitativa che non può ritenersi contraria al principio di ragionevolezza tecnica.


qui il testo completo

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