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Il Tar del Lazio accoglie i ricorsi dell’Elfo e del Teatro Due sul regolamento Fus

Sono stati accolti i ricorsi del Teatro dell’Elfo e del Teatro Due di Parma sul regolamento del Fus. Qui i link alle sentenze

La notizia arriva nella giornata di oggi, ma la sentenza del tribunale Amministrativo del Lazio è stata depositata ieri: sono stati accolti i ricorsi del Teatro dell’Elfo e del Teatro Due di Parma.

Uno dei punti più importanti della sentenza mette in crisi l’intero regolamento del fus con queste parole:

[…] D’altra parte, l’analisi “strutturale” dei caratteri e degli effetti delle disposizioni introdotte con l’atto, che costituisce – com’è noto – il frutto di un risalente e significativo filone di studi della dottrina costituzionalistica e amministrativistica italiana, non può non essere accompagnata dal realistico rilievo dell’impatto “politico” della disciplina in questione. Sotto questo profilo, risulta impossibile negare il carattere di fonte di diritto a un atto che, secondo quanto risulta dalla stessa prospettazione della difesa erariale, ma anche dal dibattito parlamentare e dall’opinione degli operatori di settore, ha inteso cambiare completamente la logica del finanziamento pubblico col passaggio da un intervento “a sostegno” a un intervento di “investimento” caratterizzato da una visione unitaria di base e dal superamento dell’impostazione “storica” nella direzione di un’impostazione “progettuale” su base comparativa e pluriennale. In questo senso, il requisito dell’innovatività va ben oltre il profilo formale e si rivela denso di contenuto sul piano ordinamentale-istituzionale, consentendo di pervenire all’inequivoco rilievo della natura pienamente normativa della nuova disciplina.

Queste considerazioni depongono nel senso di una conclusione univoca: il D.M. impugnato ha natura sostanziale di regolamento ed è stato emanato in violazione delle disposizioni procedimentali di cui all’art. 17 della L. n. 400/1988, che prevede – tra l’altro – il parere obbligatorio del Consiglio di Stato (che non risulta essere stato acquisito).
Ciò consente di rilevarne la radicale illegittimità anche a prescindere dagli ulteriori profili attinenti alla violazione dell’art. 117 della Costituzione, che attribuisce alla competenza concorrente delle Regioni la materia della promozione delle attività culturali (con la connessa potestà regolamentare esclusiva): quest’ultima questione, infatti, pur identificando un distinto vizio di legittimità, non è stata sollevata tempestivamente con il ricorso introduttivo, bensì solamente nelle successive memorie di parte ricorrente.

Sulla questione degli indici qualitativi i magistrati del Tar scrivono:

Ora, è evidente che il nuovo sistema assegna al parametro qualitativo appena trenta punti su cento. Né è possibile sommare questi trenta punti agli ulteriori trenta punti previsti per la cd. qualità indicizzata: al riguardo è decisivo rilevare che la qualità indicizzata altro non è che un parametro quantitativo mascherato. Ciò si ricava dalla semplice considerazione delle relative voci, risultanti dal testo dell’Allegato C del D.M.: voci evidentemente impostate secondo una palese modalità quantitativa, che emerge dagli indicatori all’uopo prescelti (numero di spettacoli medi per piazza, capacità di riempimento delle sale, variazione percentuale del numero di spettatori numero degli spettacoli o delle rappresentazioni in varie sedi, etc., i quali in parte si sovrappongono agli indicatori dichiaratamente quantitativi di cui all’Allegato D).
Una valutazione di questa impostazione sotto il profilo della legittimità deve muovere anzitutto dalla considerazione che anche l’esercizio di una discrezionalità così ampia rimane soggetta al sindacato giurisdizionale nella misura in cui l’esercizio del potere, sicuramente insindacabile sotto il profilo delle opzioni di merito, trasmodi in una vera e propria violazione dei principi costituzionali, letti alla luce del generale parametro della ragionevolezza.


Per dimostrare le criticità del sistema di valutazione la sentenza cita anche la relazione della Commissione Teatro:

Sotto questo profilo, proprio il passaggio dalla logica dell’intervento “a pioggia” a una logica maggiormente selettiva è apprezzabile sia in funzione della tutela delle ragioni culturali rilevanti alla stregua degli artt. 9 e 33 della Costituzione sia in relazione all’esigenza di una utilizzazione razionale delle risorse finanziarie pubbliche, anch’essa rilevante sul piano costituzionale sia con riferimento all’esigenza di buon andamento dell’Amministrazione sia con riguardo alla tutela degli equilibri di bilancio.
E tuttavia, l’avvenuta attuazione di questo passaggio mediante il ricorso a indici quantitativi largamente prevalenti appare irragionevole, in quanto fondamentalmente contraddice il perseguimento di tali obiettivi.
Del resto, la stessa Commissione Consultiva per il teatro, nella relazione dal titolo “Il decreto del 1° luglio 2014: il lavoro della Commissione teatro nel primo anno di applicazione, con alcune raccomandazioni e proposte di modifica del provvedimento”, ha affermato (alla pag. 7) che “ nella distribuzione dei 100 punti utilizzati nell’assegnazione dei contributi ai singoli soggetti, appare eccessivo il peso della quantità (e della qualità indicizzata, basata anch’essa su dati quantitativi) rispetto alla qualità artistica […] Va inoltre rilevato che diverse voci inserite nella tabella di valutazione qualitativa hanno poco a che vedere con la qualità e il progetto artistico […]. Di fatto l’entità del contributo è determinata in maniera significativa e rigida dai fattori quantitativi, che finiscono per favorire le imprese di dimensioni maggiori o con una maggiore capacità produttiva”. Affermazioni, queste, che non solo confermano autorevolmente la sussistenza delle rilevate criticità, ma denotano altresì ancora una volta la portata sostanzialmente innovativa e normativa della riforma (e infatti già nelle “linee guida” del 17 febbraio 2015 la Commissione aveva preso atto del fatto che il D.M. 1 luglio 2014 “introduce modifiche significative al sistema teatrale italiano”).

Il giudizio sull’utilizzo degli indici e degli algoritmi è durissimo:

L’Amministrazione invoca i benefici di una maggiore “oggettivazione” dei parametri di riferimento, che si basa sull’adozione di indici e di algoritmi.
Ma il Collegio ritiene che questo sistema finisca con il rappresentare, di fatto, un’abdicazione al difficile ma ineludibile compito di una valutazione (percentualmente ma anche sostanzialmente) adeguata del fattore qualitativo, che solo può giustificare l’intervento finanziario statale in subiecta materia. E del resto la stessa Commissione consultiva nella predetta relazione auspica (alla pag.7) un sistema il quale lasci “maggiore discrezionalità valutativa” in relazione agli obiettivi espressamente legati al progetto artistico.

L’analisi dei giudici dichiara illeggittimo l’intero sistema:

Queste considerazioni conducono a ritenere l’illegittimità anche sotto il profilo sostanziale dell’intero sistema di valutazione stabilito dall’art. 5 del decreto ministeriale 1 luglio 2014, unitariamente considerato come basato su criteri e fasi tra loro praticamente inscindibili.
7. Le suesposte considerazioni comportano anzitutto l’accoglimento del ricorso, previo assorbimento delle censure non esaminate per evidenti ragioni di economia processuale, e il conseguente annullamento del menzionato D.M. 1 luglio 2014, unitamente a tutti gli altri atti impugnati dal ricorrente, a titolo di invalidità derivata.

Qui l’ultima parte del dispositivo giuridico:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati come da motivazione.
Dispone la compensazione delle spese e delle competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Leggi la sentenza completa per il Teatro dell’Elfo

Leggi la sentenza completa per il Teatro Due di Parma

La notizia raccontata su Gli Stati Generali da Andrea Porcheddu

Leggi anche:

Riforma Fus: la legge dei grandi numeri

Tutti gli interventi di #inchiestaFUS

Scarica il documento con la Relazione finale della Commissione Teatro per il 2015

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